Gli acquisti in economia sono dei sistemi di affidamento di lavori, forniture e servizi di importo non elevato, attraverso una procedura semplificata più celere, previsti e disciplinati dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice appalti), nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un eccessivo rallentamento dell’azione amministrativa.
La procedura semplificata prevista per gli acquisti in economia è il cottimo fiduciario.
Gli acquisti in economia di beni e servizi possono essere condotti, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante anche avvalendosi di strumenti telematici di negoziazione e del mercato elettronico.
Le stazioni appaltanti possono procedere agli acquisti in economia di lavori, forniture e servizi esclusivamente:
•nei limiti d’importo indicati dall’art. 125 del Codice,
•nei casi tassativi indicati dall’art. 125 del Codice,
•nei casi e limiti d’importo specificati nei Regolamenti di ciascuna stazione appaltante.
Inoltre, l’art. 125 comma 13 del Codice pone alle stazioni appaltanti un preciso divieto di frazionamento artificioso degli acquisti finalizzato ad evitare che attraverso una pluralità di acquisti in economia dei medesimi lavori, prodotti o servizi vengano elusi i limiti d’importo previsti.
Gli acquisti in economia di lavori a cottimo fiduciario sono ammessi entro i seguenti limiti d’importo previsti dall’art. 125 comma 8 del Codice:
•fino a 40.000 euro, per gli acquisti mediante trattativa diretta con un unico fornitore da parte del RUP;
•fino a 200.000 euro iva esclusa per gli altri affidamenti.
Gli acquisti in economia di beni e servizi a cottimo fiduciario sono ammessi entro i seguenti limiti d’importo previsti dall’art. 125 commi 9 e 11 del Codice:
•fino a 40.000 euro, per gli acquisti mediante trattativa diretta con un unico fornitore da parte del RUP;
•fino a 130.000 euro, per le amministrazioni aggiudicatrici che rientrano tra le autorità governative centrali indicate nell’allegato IV al Codice;
•fino a 200.000 euro per le altre stazioni appaltanti.
I lavori eseguibili in economia previsti dall’art. 125 comma 6 del Codice sono:
1.riparazione di opere o impianti, quando ricorre un evento imprevedibile e non sia possibile realizzarli con le ordinarie procedure;
2.manutenzione di opere o di impianti;
3.interventi non programmabili in materia di sicurezza;
4.lavori urgenti, che non possono essere differiti dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
5.lavori necessari per la compilazione di progetti;
6.completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
I casi tassativi di acquisto di beni e servizi in economia previsti dall’art. 125 comma 10 del Codice sono:
1.risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario e conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto (es. il fornitore originario consegna la merce sempre in ritardo e l’Amministrazione è costretta a risolvere il contratto e a rivolgersi ad altro fornitore mediante un acquisto in economia);
2.necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste (es. l’Amministrazione, a seguito di procedura aperta, stipula un contratto di fornitura di un particolare kit; durante la fornitura avverte l’esigenza di completare il kit con un ulteriore accessorio e si rivolge al medesimo fornitore mediante un acquisto in economia);
3.prestazioni periodiche di forniture o servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (es. l’Amministrazione dispone la proroga del contratto in essere con un fornitore per il tempo necessario a deliberare l’aggiudicazione della nuova gara pubblicata);
4.urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale (es. di fronte allo scoppio di un’epidemia, l’Amministrazione è costretta a fare acquisti veloci mediante trattativa diretta con i fornitori dei vaccini).
Ciascuna stazione appaltante può stabilire, nei rispettivi Regolamenti interni, le categorie di beni e servizi che intende acquistare in economia, “con riguardo alle proprie specifiche esigenze” e nei "limiti d’importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate" (art. 125 comma 10).
Le stazioni appaltanti possono quindi prevedere ipotesi di acquisti in economia ulteriori rispetto a quelle indicate dall’art. 125 del Codice, purchè si tratti, secondo la Giurisprudenza, di acquisti con caratteristiche oggettive che rendano davvero impraticabile, antieconomico o pregiudizievole il ricorso alle ordinarie procedure di gara aperta, ristretta e negoziata ex artt. 56-57 del Codice.
Ad esempio, possono essere oggetto di acquisti in economia: organizzazione di convegni e congressi, servizi di consulenza, studi, ricerche, acquisto di libri e pubblicazioni varie, servizi di stampa e rilegatura, spedizioni e imballaggi, cancelleria e valori bollati, materiali e servizi di pulizia, ecc